CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI
PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E
A.T.A. DELLA REGIONE VENETO PER
L’A.S. 2010/11
Il giorno 19 luglio 2010 in Venezia, presso l’Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale,
TRA
La delegazione di parte pubblica
E
I rappresentanti delle OO.SS. Regionali
VISTO
Il
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2010/11, sottoscritto il 15 luglio 2010 e di seguito denominato C.C.N.I.
SI
CONCORDA QUANTO SEGUE
Art.
1
Campo di applicazione,
finalità, efficacia e durata del contratto
1.
Il presente
contratto, ad integrazione del C.C.N.I.
sottoscritto in data 15 luglio 2010, al
quale si rinvia per quanto non previsto, intende individuare
i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre
disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e
assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A. con
contratto a tempo indeterminato nonché le modalità di effettuazione delle
predette operazioni.
2. Il contratto ha validità per l’a.s.2010/11.
Art. 2
Termine di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria
Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono essere prodotte:
·
entro il 27 luglio 2010 da parte dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado, del personale educativo e dei docenti di religione
cattolica;
·
entro il 2
agosto 2010 da parte dei docenti della scuola secondaria di secondo grado;
·
entro il 6 agosto 2009 da parte del
TITOLO I
PERSONALE
DOCENTE
Art. 3
Personale
avente titolo alla proroga su posti di sostegno
1. Sono disposte
d’ufficio,su posti disponibili di sostegno, le proroghe
delle utilizzazioni
nei confronti delle
seguenti categorie :
a) docenti titolari D.O.S. (dotazione organica di sostegno istituti di
secondo grado);
b) docenti specializzati,
titolari di posti comuni, appartenenti a
categoria con personale in
esubero;
c) docenti specializzati, titolari di posti
comuni, non appartenenti a categoria con personale
in
esubero.
1. I docenti appartenenti a
categorie con personale in esubero che
hanno conseguito il titolo
di specializzazione
a seguito della frequenza dei corsi intensivi , tenuto conto dell’impegno
assunto al momento della partecipazione ai
corsi stessi, sono soggetti alla proroga d’ufficio
su
posti di sostegno e comunque a prestare
servizio su tale tipologia di posti.
3. . Nel
caso
in cui il numero
di docenti da prorogare
sia superiore al numero dei
posti disponibili
nella scuola , si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, di cui
alla
tabella annessa al CCNI
sottoscritto il 15.7.2010, avendo
comunque
cura di
assicurare, nella
misura massima possibile, la continuità educativa
nei
confronti
dello stesso
alunno/alunni diversamente abili.
4.. Il personale che non intende avvalersi
della proroga d’ufficio, dovrà presentare apposita
domanda di rinuncia entro il medesimo
termine stabilito per la presentazione delle domande
di utilizzazione e assegnazione
provvisoria.
Art. 4
Docenti
destinatari delle utilizzazioni su posti
di sostegno
1. I docenti specializzati per l’insegnamento di
sostegno, anche titolari su posto comune, possono chiedere l’utilizzo su posti di sostegno vacanti e/o disponibili
nella provincia di titolarità, anche relativi a ordini e gradi di scuola
diversi da quello di titolarità purchè provvisti della relativa abilitazione o
idoneità.
2. I docenti titolari di posti di sostegno, che non
abbiano ottenuto in fase di mobilità l’assegnazione definitiva nella sede
provvisoria di immissione in ruolo, pur avendola indicata come prima
preferenza, possono chiedere l’utilizzazione sul posto di sostegno, per tale
sede, con priorità, nel caso in cui ci
sia continuità con il progetto di integrazione scolastica relativo allo stesso
alunno e/o gruppo di alunni.
3. I docenti titolari su posto comune, anche non in
possesso del titolo di specializzazione , purchè siano stati trasferiti in
quanto soprannumerari, hanno titolo a chiedere l’utilizzazione anche su posti
di sostegno.
4. Parimenti possono chiedere l’utilizzazione su posti di
sostegno ,oltre che ovviamente su posti comuni, anche se non in possesso del titolo di
specializzazione, i docenti neo immessi in ruolo su posto comune di ogni ordine
e grado, trasferiti d’ufficio in una sede non richiesta con domanda di
movimento.
5. Le operazioni di cui ai commi
2 , 3 e 4 saranno effettuate,dopo aver
disposto le operazioni di cui al precedente art. 3,comma 1 e prima della stipula dei contratti a tempo
determinato di durata annuale su posti di sostegno.
Art. 5
Trattamento
economico docenti appartenenti a ruoli e classi di concorso in esubero utilizzati su posti di ordine e grado
superiore
Il personale docente appartenente a ruoli e classi di
concorso con personale in esubero che, sulla base dei titoli posseduti, viene
utilizzato su cattedra appartenente a ordine o grado di scuola superiore, ha diritto
all’attribuzione del maggior trattamento economico, ai sensi dell’art. 10,comma
10 del CCNL 29.11.2007 .
In questo caso il
dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia
interessata, contestualmente
all’adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il
personale interessato un contratto di
lavoro integrativo, da inviare agli uffici competenti alla liquidazione della
retribuzione, concernente il nuovo
temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di
passaggio di ruolo.
Art.6
Insegnanti di Religione Cattolica
1. Gli insegnanti di Religione Cattolica immessi in
ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, sono,di norma, confermati nella sede di servizio dell’anno scolastico
precedente, previa intesa tra Ordinario diocesano e dirigente Ufficio
scolastico territoriale della provincia di competenza..
2. Gli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato delle scuole di ogni
ordine e grado che trovino nella scuola
di servizio, rispetto all’organico di diritto, una riduzione delle ore d’insegnamento
fino a un quinto dell’orario d’obbligo, ove non completino l’orario nella
scuola medesima, sono utilizzati , per
le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola di servizio prioritariamente
per lo svolgimento di supplenze temporanee anche di insegnamenti comuni.
3. I docenti di
religione possono chiedere, entro il 27 luglio 2010, esclusivamente
nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica:
- l’utilizzazione per diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore
formativo
della diocesi in cui sono titolari;
- l’utilizzazione per
diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento
della
Religione Cattolica e della diocesi di titolarità, purchè in possesso della idoneità
concorsuale
e della idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano.
Analoga
domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.
- l’assegnazione
provvisoria per sedi scolastiche situate in una sola diocesi diversa da
quella di attuale servizio.
4. Le domande di utilizzazione e assegnazione
provvisoria non devono essere presentate da coloro che hanno chiesto e ottenuto
il trasferimento per l’a.s.2010/11.
5. Le domande
di utilizzazione e di assegnazione provvisoria con le quali vengono espresse
preferenze per sedi scolastiche ubicate
nella regione Veneto devono essere
indirizzate al Dirigente dell’ Ufficio
Scolastico Territoriale (ex USP)
della provincia in cui hanno sede le Istituzioni scolastiche richieste
e, per conoscenza, al Dirigente dell’
Ufficio Scolastico Territoriale in cui ha sede l’Istituzione Scolastica di
attuale servizio,qualora ubicata in provincia diversa.
Il Dirigente
che riceve le domande provvederà all’emanazione dei relativi provvedimenti, da disporre d’intesa con i competenti
Ordinari Diocesani.
6. Qualora le sedi scolastiche richieste siano ubicate
in regione diversa da quella di
attuale servizio la domanda di assegnazione provvisoria deve essere indirizzata
all’ Ufficio Scolastico Regionale della regione richiesta.
7. Alla domanda di assegnazione provvisoria deve
essere allegata l’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano della sede richiesta.
Copia della domanda deve essere inoltre
trasmessa agli Ordinari Diocesani
interessati.
Art. 7
Criteri
per la definizione del quadro delle disponibilità e per l’utilizzazione del
personale
1.
I Dirigenti degli
Uffici Scolastici Provinciali competenti per territorio, utilizzando tutti i
posti reperiti, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive
provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere, oltre
ai posti residuati dalle operazioni di movimento, i posti e gli spezzoni
derivanti dall’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto,
nonché tutti i posti disponibili per un anno ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part – time , esoneri, semiesoneri,
comandi,collocamenti fuori ruolo, incarichi di presidenza ecc. nonché i posti
di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga autorizzati dal Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
2.
I posti
disponibili presso l’ITCG “Magarotto” e l’I.P.S.I.A.
Pendola di Padova,dopo aver accantonato un numero di posti pari a quello degli
eventuali destinatari delle nomine in ruolo muniti della prescritta
specializzazione,, faranno parte del quadro complessivo delle disponibilità e
saranno assegnati per utilizzazione e assegnazione provvisoria anche a docenti
privi del titolo di specializzazione per alunni disabili.
3.
I posti e le ore
disponibili presso le scuole annesse agli
Educandati di Montagnana (PD) e Verona concorrono a determinare il quadro complessivo
delle disponibilità e sono utili sia per le operazioni di utilizzazione e
assegnazione provvisoria , sia per
le successive operazioni.
4.
Il Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale potrà autorizzare,
su proposta del
Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale , nei limiti numerici consentiti dalle
disposizioni relative agli organici , l’attuazione, anche in prosecuzione di
iniziative progettuali delle scuole, preferibilmente in rete e con forte caratterizzazione didattica.
I docenti già utilizzati sui progetti attivati per l’a.s.2009/10 e autorizzati anche per l’a.s. 2010/11 saranno
confermati, a domanda,
con precedenza , sui
progetti medesimi.
Gli Uffici Scolastici Territoriali informeranno le OO.SS. sul numero e la
tipologia dei progetti autorizzati dal
Direttore Generale dell’U.S.R..
5. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale, per la realizzazione di iniziative ritenute prioritarie dal Ministero dell’Istruzione e
assunte come proprie dall’U.S.R. in relazione alle esigenze del territorio,
potrà inoltre autorizzare il funzionamento di progetti di rilevanza regionale,
nei limiti consentiti dalle disposizioni relative agli organici.
6.
7.
Prima di avviare
le operazioni, il quadro complessivo
ed analitico della disponibilità iniziale
verrà
reso noto tramite affissione
all’albo dell’U.S.T. e portato a
conoscenza delle OO.SS.
provinciali firmatarie del presente accordo.
Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e
comunicato alle medesime OO.SS.
in caso di
disponibilità sopravvenute per qualsiasi
motivo.
Tali disponibilità sopravvenute non
comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.
Il calendario di massima delle operazioni
di utilizzazione dovrà essere comunicato
secondo la
tempistica concordata con le OO.SS.
8. I docenti soprannumerari, compresi quelli titolari
nelle classi di concorso delle tabelle C e D
(Insegnati tecnico pratici
e di arte applicata), qualora non vengano utilizzati su posti disponibili
della classe di concorso di titolarità,
devono essere utilizzati, anche d’ufficio,
su posti
disponibili di altra
classe di concorso
per la quale
siano in possesso del titolo di studio di
accesso. Le operazioni su
altra classe di concorso possono essere effettuate solo se
residuano
posti dopo la sistemazione
dei titolari appartenenti alla classe di concorso medesima.
9.
Qualora, esaurite
le disponibilità di posti di cui all’art. 7, comma 1 del presente C.I.R. permangano ancora docenti da sistemare,
questi ultimi potranno essere utilizzati su
posti relativi a progetti eventualmente
autorizzati e ancora disponibili dopo aver effettuato le conferme.
Tuttavia
dovranno risultare coperte,
al termine delle
operazioni, le ore
di insegnamento
disponibili che, a tal fine, saranno
abbinate con criteri di flessibilità a ore di progetto.
10. Nel caso in cui permangano ancora docenti da sistemare
i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno ad
utilizzare tali docenti, anche se
privi del titolo di specializzazione, e solo su domanda degli
interessati, su posti di sostegno eventualmente
disponibili tenendo conto del titolo di
studio posseduto e previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti
non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo
determinato, inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. .
Per la
scuola secondaria di secondo
grado l’utilizzazione su
posti di
sostegno potrà essere
disposta
a prescindere dall’area
disciplinare corrispondente agli insegnamenti
cui dà accesso
il titolo di studio del docente da
sistemare.
11. Nel caso in cui, dopo le operazioni
di utilizzazione su posti di
sostegno permangano ancora
docenti
da utilizzare, gli stessi
saranno assegnati a
disposizione
dell’Istituzione Scolastica
indicata per
prima nella domanda
di utilizzazione o
di assegnazione provvisoria
e di
altre due Istituzioni scolastiche viciniori
individuate dall’U.S.T.
Nel caso in cui il docente interessato non abbia
presentato domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria, sarà
interpellato per la scelta della prima Istituzione scolastica di assegnazione.
12. I docenti di
scuola secondaria di I e II grado, trasferiti
quali soprannumerari, a
domanda
condizionata, che chiedono di essere
utilizzati come prima preferenza nella istituzione scolastica
di precedente titolarità,
hanno titolo ad ottenere l’utilizzazione presso quest’ultima
anche
su
posto
intero formato con l’abbinamento
di ore appartenenti alla classe di concorso di
titolarità
e altra classe di concorso per cui siano
in possesso della prescritta abilitazione.
13. I docenti che,
a seguito di riduzione
del numero
delle classi, rispetto all’organico di
diritto,conseguente all’applicazione dell’art. 2 della legge 22
novembre 2002 n. 268, vengono a
trovarsi in situazione
di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di
sostegno in
caso di riduzione del
numero degli alunni
diversamente abili, saranno utilizzati nell’ambito
della scuola di titolarità prioritariamente su posto o
frazione di posto eventualmente disponibile
per la stessa classe di concorso o tipologia di posto e, subordinatamente, su posto
o frazione
di posto
relativo
ad altro insegnamento
o di sostegno per
il quale siano in possesso di
abilitazione o titolo
di studio, tranne che
gli stessi non
chiedano di partecipare
alla fase
delle utilizzazioni provinciali con domanda
da presentare entro i
termini indicati all’art. 2
del presente C.I.R.
14.Il personale appartenente a classe di concorso o
ruolo in esubero
è utilizzato, anche
d’ufficio, in altra classe di concorso o posto anche di grado diverso di istruzione,
nel seguente
ordine:
a) insegnamenti richiesti con
l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
b) altri insegnamenti per cui
si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese
nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M.
n. 354 del 10.8.1998 integrato dal D.M. 448 del 10.11.1998);
c)
insegnamenti ai quali può accedere sulla base del titolo di studio .
Art. 8
Assegnazione
delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado
1. Le eventuali disponibilità orarie pari o inferiori
alle 6 ore settimanali negli istituti di primo e secondo grado, residuate dalle operazioni a carattere
provinciale, (comprese le ore di approfondimento
di materie letterarie nel tempo normale, e di
approfondimento di discipline scelte dalle scuole autorizzate ad
incrementare l’orario del tempo prolungato fino a 40 ore), sono restituite alla
disponibilità delle scuole.
2. Tali ore possono essere assegnate a domanda al
personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo
determinato avente titolo al completamento dell’orario e, successivamente come
ore aggiuntive in eccedenza all’orario d’obbligo (18 ore) e fino ad un massimo
di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili dovranno
essere attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe
di concorso.
3. Le operazioni di assegnazione delle ore residue
indicate nel presente articolo, al fine di avere il quadro completo del
personale in servizio, dovranno essere svolte dopo la conclusione delle
operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato a carattere provinciale
(supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) o, in
caso di esaurimento delle graduatorie provinciali, dopo la stipula degli
analoghi contratti di durata annuale mediante utilizzo delle graduatorie
d’istituto.
Art. 9
Modalità
di svolgimento delle operazioni di
utilizzazione e assegnazione provvisoria
Gli Uffici Scolastici Territoriali , dopo aver
assegnato la sede definitiva d’ufficio sulla Dotazione Organica Provinciale
(D.O.P.), anche in soprannumero, ai docenti di scuola secondaria immessi in ruolo nell’a.s. 2009/10 ed
eventualmente rimasti ancora in sede provvisoria dopo i movimenti relativi
all’a.s.2010/11, provvederanno a convocare collettivamente per la scelta della
sede di utilizzazione solo i docenti ai quali non è stato possibile assegnare
una delle sedi richieste nelle domande.
A tal fine saranno prese in considerazione anche le
domande formulate senza l’impiego dei modelli previsti.
Art.
10
Modalità
di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero
Ai sensi dell’art. 2 del CCNI, commi 7, 9 e 10, si evidenzia la possibilità di utilizzare gli
Insegnanti Tecnico Pratici in esubero,
sia appartenenti alla Tabella A che alla tabella C, compresi gli ITP e gli
assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8
della L.124/99, anche per le attività previste in ordini e tipologie di scuole,
anche di altra provincia, i cui
ordinamenti non contemplano tali figure professionali .
A tal fine le scuole interessate all’utilizzo di detto personale devono segnalare tale circostanza all’UST, entro
il 30 luglio 2010.
Art.
11
Modalità
di utilizzo del personale docente nei Licei Musicali
1. Ai sensi dell’art. 6 bis
del CCNI sottoscritto il 15 luglio 2010,
sui posti delle materie previste per la
sezione musicale che si rendono
disponibili nei Licei Musicali di nuova istituzione, vengono utilizzati i
docenti titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso
dei requisiti previsti dalla nota del
MIUR n. 5358 del 25.5.2010. (Allegato E).
2. I docenti in possesso dei
predetti requisiti possono produrre domanda di utilizzazione, anche parziale,
al competente Ufficio scolastico della provincia in cui ha sede il Liceo
musicale, entro il 2 agosto 2010.
3. Possono produrre domanda
anche i docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia della regione
Veneto o di altra regione se in
quest’ultima non sono stati attivati corsi di Liceo Musicale.
4. Nelle operazioni di utilizzazione i docenti titolari in provincia precedono quelli titolari in altra
provincia.
5. L’utilizzazione parziale comporta la disponibilità della
quota oraria lasciata libera nella scuola di titolarità per le operazioni
relative all’organico di fatto.
6. I posti disponibili, previa
verifica del competente Ufficio Scolastico territoriale, distinti per materia
d’insegnamento, saranno pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale (www.istruzioneveneto.it)
almeno cinque giorni prima della predetta data del 2 agosto 2010.
Art. 12
Assegnazioni
provvisorie nell’area metropolitana di Venezia
Ai sensi dell’ art. 7, comma 7, del C.C.N.I. sottoscritto
il 15.7.2010, i docenti titolari in scuole del Comune di Venezia, possono
richiedere l’assegnazione provvisoria, nell’ambito del comune medesimo, purché
il movimento richiesto sia:
da centro storico
a isole o terraferma;
da isole a centro storico o terraferma ;
da terraferma a centro storico o isole.
Art. 13
Scambio di cattedre tra coniugi e conviventi
Nell’ambito della fase delle assegnazioni provvisorie
è possibile lo scambio di cattedre fra coniugi o conviventi anche tra province
diverse purché la stabilità della
convivenza risulti da certificazione anagrafica.
TITOLO II
PERSONALE EDUCATIVO
Art. 14
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
1. Il personale
educativo in esubero a livello provinciale può produrre , entro il 27 luglio
2010, domanda di utilizzazione in altro ruolo, per classi di concorso per
le quali sia in possesso del prescritto
titolo di studio o su posti di sostegno per
i quali sia in possesso del titolo di specializzazione.
2. Il predetto
personale, anche se privo del titolo di specializzazione, può altresi’ essere
utilizzato, a domanda, su posti di sostegno eventualmente disponibili dopo la
sistemazione del personale di ruolo specializzato , previo accantonamento di un
numero di posti pari a quello dei destinatari delle nomine in ruolo muniti di
titolo di specializzazione.
3. Sui posti di
sostegno disponibili nella scuola
secondaria di secondo grado l’utilizzazione potrà essere disposta, nei confronti del
predetto personale, a prescindere dall’area disciplinare corrispondente agli insegnamenti cui dà
accesso il titolo di studio dell’educatore da sistemare.
4. Il predetto
personale può altresì produrre domanda, entro la medesima data , per
essere utilizzato presso l’Ufficio Scolastico
territoriale della provincia di titolarità , ai sensi dell’art. 73 della legge
n. 270/82.
TITOLO
III
PERSONALE A.T.A.
Art. 15
Modalità
di svolgimento delle operazioni di
utilizzazione e assegnazione provvisoria
Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno
a convocare collettivamente per la scelta della sede di utilizzazione
solo il personale A.T.A. al quale non è stato possibile assegnare una delle
sedi richieste nelle domande.
A tal fine saranno prese in considerazione anche le
domande formulate senza l’impiego dei modelli previsti.
Art. 16
Assegnazioni
provvisorie nell’area metropolitana di Venezia
Ai sensi dell’ art. 18, comma 7, del C.C.N.I.
sottoscritto il 15.7.2010 il personale
A.T.A. titolare in scuole del Comune di
Venezia, può richiedere l’assegnazione provvisoria, nell’ambito del comune
medesimo, purchè il movimento richiesto sia:
da centro storico
a isole o terraferma;
da isole a centro storico o terraferma ;
da terraferma a centro storico o isole.
Art. 17
Criteri
di determinazione delle disponibilità
1.
Il quadro
complessivo delle disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di
utilizzazione e assegnazione provvisoria è costituito da tutti i posti vacanti
e disponibili accertati in applicazione della normativa vigente , compresi i
posti di titolarità dei direttori dei servizi generali e amministrativi( DSGA)
inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo utilizzato in altro
profilo nonché quelli disponibili per assenze fino al 31 agosto e quelli
derivanti da concessione del part- time.
Su richiesta del personale l’utilizzazione su posti derivanti da part-
time può essere disposta anche sommando
spezzoni compatibili di più scuole. .
2.
Qualora le unità
di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità
individuate al comma 1, il quadro complessivo potrà comprendere anche le
seguenti disponibilità fermo restando che, al termine delle operazioni, non
dovranno risultare scoperti posti utili per il conferimento di contratti a
tempo determinato fino al termine
dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche:
a)
utilizzazione
degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo
diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento
di laboratori didattici e alle esigenze di diffusione di tecnologie
multimediali;
b)
esigenze connesse
ai posti resisi di fatto disponibili a seguito di utilizzazione di personale
A.T.A. presso l’Ufficio Scolastico Regionale o presso gli Uffici Scolastici
territoriali , in applicazione dell’art.
12, comma 2 , lettera f) del C.C.N.I.
Art. 18
Il
Art.
19
Criteri di determinazione
delle disponibilità per il profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
1.
Qualora le unità
di D.S.G.A. siano superiori alle disponibilità individuate in base all’art. 13,
comma 1, del CCNI, si procederà alla
loro utilizzazione come segue:
a)
copertura di
tutte le sedi disponibili nell’ambito della provincia di titolarità;
b)
sostituzione
nelle Istituzioni Scolastiche relativamente ad assenze che si protraggono
presumibilmente fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle
attività didattiche;
c)
copertura dei posti
di cui al precedente art. 17, comma 2, lettera b)
Quale criterio per le operazioni di cui sopra viene
data priorità all’istituto della conferma nella scuola o nel servizio svolto
nell’anno scolastico in corso.
2. Tale personale potrà essere utilizzato, a domanda,
anche in altra provincia su posti vacanti o disponibili nelle istituzioni scolastiche.
Art. 18
Scambio
di posti tra coniugi e conviventi
Nell’ambito della fase delle assegnazioni provvisorie
è possibile lo scambio di posti fra coniugi o conviventi anche tra province
diverse purché la stabilità della
convivenza risulti da certificazione anagrafica.
Art.19
Criteri e modalità per la sostituzione del D.S.G.A. su
posti vacanti e/o disponibili per tutto
l’anno scolastico
1. I posti del profilo professionale di DSGA vacanti e
disponibili per l’intero anno scolastico, dopo aver ultimato le operazioni di
utilizzazione, assegnazione provvisoria e stipula dei contratti a tempo
indeterminato e dopo aver esaurito le graduatorie permanenti di cui all’art. 7
del D.M. n. 146/2000, sono ricoperti
secondo le indicazioni riportate ai commi 1, 2,3,5 e 6 dell’art. 11
bis del CCNI sottoscritto il 15
luglio 2010 allegato. .
2. Ai sensi del comma 4 del predetto art. 11
bis, per la formulazione degli elenchi
del personale di altra scuola,
sulla base della domanda da produrre da parte degli interessati all’Ufficio
Scolastico territoriale della provincia
di titolarità, entro il 6 agosto p.v., saranno adottati i seguenti
criteri :
·
1° fascia : personale in
possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D indicati
nella tabella B allegata al CCNL del 29.11.2007, come integrata dalla sequenza
contrattuale prevista dall’art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008
, titolare della seconda posizione
economica, con
esperienza maturata a qualunque titolo nei profili di DSGA e/o Responsabile
Amministrativo. All’interno della fascia gli aspiranti saranno graduati
attribuendo 1 punto per ogni mese di esperienza maturata nei predetti profili.
A parità di punteggio sarà data la precedenza al personale con maggiore
anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di appartenenza. In caso di
ulteriore parità sarà data precedenza alla maggiore età.
·
2° fascia : personale in
possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D indicati
nella tabella B allegata al CCNL del 29.11.2007, come integrata dalla sequenza
contrattuale prevista dall’art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008
, titolare della seconda posizione economica, che non ha maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile
Amministrativo. All’intero della fascia gli aspiranti saranno graduati in base
all’anzianità di servizio maturata nel profilo di appartenenza. In caso di
parità sarà data la precedenza alla maggiore età.
·
3° fascia : personale non
in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D
indicati nella Tabella B allegata al CCNL del 29.11.200, come integrata dalla sequenza
contrattuale prevista dall’art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008,
titolare della seconda posizione
economica, che ha maturato esperienza
nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All’interno della fascia
gli aspiranti saranno graduati attribuendo 1 punto per ogni mese di esperienza
maturata nei predetti profili. A parità di punteggio sarà data la precedenza al
personale con maggiore anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di
appartenenza. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza alla maggiore
età.
·
4° fascia : personale non
in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D
indicati nella tabella B allegata al CCNL del 29.11.2007, come integrata dalla sequenza
contrattuale prevista dall’art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008
, titolare della seconda posizione
economica, che non ha maturato esperienza nei profili di DSGA e/o
Responsabile Amministrativo. All’interno della fascia gli aspiranti saranno
graduati in base all’anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di
appartenenza. In caso di parità sarà data la precedenza alla maggiore età.
Seguiranno negli elenchi coloro che non sono titolari
della seconda posizione economica
Ai soli fini della scelta della sede e nel limite
degli aventi diritto all’incarico, le utilizzazioni di personale di altra
scuola sono disposte con priorità
a favore del personale che chiede la conferma nell’istituzione
scolastica nella quale, l’anno precedente, ha svolto analogo servizio.
Agli aspiranti
inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al
CCNI 3.12.2009, è riconosciuta la precedenza
nelle utilizzazioni di cui al comma
Sarà escluso dagli elenchi l’assistente amministrativo
che per l’a.s.2010/11 rifiuta
analogo incarico ai sensi dell’art. 47 del CCNL nella propria scuola
ovvero in quanto beneficiario della prima posizione economica di cui alla
sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
Nel caso di
ulteriori disponibilità residue la loro copertura potrà avvenire secondo
la seguente sequenza operativa:
a) utilizzo, per una sola altra provincia della regione
Veneto, degli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti per ex
responsabili amministrativi che non siano già stati interpellati per
conferimento di supplenza annuale nella propria provincia;
b) utilizzo, per una sola altra provincia della regione
Veneto, dei responsabili amministrativi;
c) utilizzo degli assistenti amministrativi, per una sola
altra provincia della regione Veneto, già inclusi nell’elenco compilato dall’UST;
d) utilizzo della graduatoria del concorso per esami e
titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.92,
limitatamente alla propria provincia.
Gli assistenti
amministrativi di cui al presente articolo, che sostituiscono il DSGA,
sono retribuiti ai sensi dell’art. 146,
lettera g, numero 7) del CCNL 29 novembre 2007.
Per
tutte le operazioni previste dal presente articolo le domande, da parte del personale
interessato, vanno presentate ai competenti
Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali entro il termine del 6 agosto 2010.
Art.
20
Norma di rinvio
Per
quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle disposizioni
contenute nel C.C.N.I. sottoscritto il 15 luglio 2010.
Per la parte
pubblica:
il Direttore Generale - F.to
il Dirigente
Ufficio III - F.to
Per le
OO.SS. Regionali
FLC -C.G.I.L.
– F.to Corrado Bares
C.I.S.L.
Scuola - F.to Nereo Marcon
U.I.L. Scuola - Giuseppe Morgante
S.N.A.L.S. /CONF.S.A.L. – F.to Leopoldino Lago
FED.
GILDA- UNAMS - F.to Fabio Barina