CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E  A.T.A.  DELLA REGIONE VENETO PER L’A.S. 2010/11

 

 

 

Il  giorno 19  luglio 2010  in Venezia, presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale,

 

TRA

 

La delegazione di parte pubblica

E

 

I rappresentanti delle OO.SS. Regionali

 

 

VISTO

 

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2010/11, sottoscritto il 15 luglio  2010 e di seguito denominato C.C.N.I.

 

 

 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

 

 

Art. 1

 

Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto

 

1.      Il presente contratto, ad integrazione del  C.C.N.I. sottoscritto in data 15 luglio  2010, al quale  si rinvia  per quanto non previsto, intende individuare i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato nonché le modalità di effettuazione delle predette operazioni.

 

2.      Il contratto ha validità per l’a.s.2010/11.

 

 

 

 

 

Art. 2

Termine di presentazione delle domande di  utilizzazione e  assegnazione provvisoria

 

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria  devono essere prodotte:

·        entro il  27 luglio 2010 da parte dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, del personale educativo e dei docenti di religione cattolica;

·        entro il 2 agosto  2010 da parte dei docenti della scuola  secondaria di secondo  grado;

·        entro il  6 agosto 2009  da parte del personale ATA .

 

 

TITOLO I

 

 PERSONALE DOCENTE

 

Art. 3

Personale avente titolo alla proroga su posti di sostegno

 

1.   Sono   disposte  d’ufficio,su posti disponibili di sostegno,  le  proroghe delle  utilizzazioni

       nei confronti delle seguenti categorie :

a) docenti titolari D.O.S. (dotazione organica di sostegno istituti di secondo grado);

b) docenti specializzati, titolari di posti comuni,  appartenenti a categoria con personale in

     esubero;

c) docenti specializzati, titolari di posti comuni,  non  appartenenti a categoria con personale

     in esubero.

1.      I docenti appartenenti a categorie con personale in  esubero che hanno  conseguito il titolo

di  specializzazione a seguito della frequenza dei corsi intensivi , tenuto conto dell’impegno

 assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi, sono soggetti alla proroga d’ufficio

 su posti di sostegno e  comunque a prestare servizio su tale tipologia di  posti.  

  3. .  Nel   caso  in   cui   il    numero  di  docenti   da   prorogare   sia  superiore al  numero  dei

        posti  disponibili nella scuola , si terrà conto della maggiore anzianità di servizio,  di  cui

        alla  tabella  annessa  al  CCNI   sottoscritto  il  15.7.2010,   avendo  comunque   cura   di

        assicurare,       nella misura  massima    possibile,  la   continuità    educativa   nei   confronti  

        dello    stesso       alunno/alunni         diversamente abili. 

4..    Il personale che non intende avvalersi della proroga d’ufficio, dovrà presentare apposita

       domanda di rinuncia entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande

       di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

 

Art. 4

Docenti  destinatari delle utilizzazioni su posti di sostegno

 

1.    I docenti specializzati per l’insegnamento di sostegno, anche titolari su posto comune, possono chiedere l’utilizzo  su posti di sostegno vacanti e/o disponibili nella provincia di titolarità, anche relativi a ordini e gradi di scuola diversi da quello di titolarità purchè provvisti della relativa abilitazione o idoneità.

2.    I docenti titolari di posti di sostegno, che non abbiano ottenuto in fase di mobilità l’assegnazione definitiva nella sede provvisoria di immissione in ruolo, pur avendola indicata come prima preferenza, possono chiedere l’utilizzazione sul posto di sostegno, per tale sede, con priorità, nel caso in cui  ci sia continuità con il progetto di integrazione scolastica relativo allo stesso alunno e/o gruppo di alunni.

3.    I docenti titolari su posto comune, anche non in possesso del titolo di specializzazione , purchè siano stati trasferiti in quanto soprannumerari, hanno titolo a chiedere l’utilizzazione anche su posti di sostegno.

4.    Parimenti possono chiedere l’utilizzazione su posti di sostegno ,oltre che ovviamente su posti comuni,  anche se non in possesso del titolo di specializzazione, i docenti neo immessi in ruolo su posto comune di ogni ordine e grado, trasferiti d’ufficio in una sede non richiesta con domanda di movimento.

        5. Le  operazioni di cui ai commi 2 , 3 e 4  saranno effettuate,dopo aver disposto le operazioni di cui al precedente art. 3,comma 1 e  prima della stipula dei contratti a tempo determinato di durata annuale su posti di sostegno.

 

Art. 5

Trattamento economico docenti appartenenti a ruoli e classi di concorso in esubero  utilizzati su posti di ordine e grado superiore

 

Il personale docente appartenente a ruoli e classi di concorso con personale in esubero che, sulla base dei titoli posseduti, viene utilizzato su cattedra appartenente a ordine o grado di scuola superiore, ha diritto all’attribuzione del maggior trattamento economico, ai sensi dell’art. 10,comma 10 del CCNL 29.11.2007 .

In questo caso il  dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia interessata,  contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale  interessato un contratto di lavoro integrativo, da inviare agli uffici competenti alla liquidazione della retribuzione,  concernente il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

 

Art.6

Insegnanti di Religione Cattolica

 

1. Gli insegnanti di Religione Cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, sono,di norma, confermati  nella sede di servizio dell’anno scolastico precedente, previa intesa tra Ordinario diocesano e dirigente Ufficio scolastico territoriale della provincia di competenza..

 

2. Gli insegnanti di religione cattolica  a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e   grado che trovino nella scuola di servizio, rispetto all’organico di diritto, una riduzione delle ore d’insegnamento fino a un quinto dell’orario d’obbligo, ove non completino l’orario nella scuola medesima,  sono utilizzati , per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola di servizio prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee anche di insegnamenti comuni.

3. I  docenti di religione  possono chiedere, entro il 27 luglio 2010, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica:

-    l’utilizzazione per diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo

      della diocesi in cui sono titolari;

-   l’utilizzazione  per diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento

     della Religione Cattolica e della diocesi di titolarità,  purchè in possesso della idoneità

     concorsuale e della idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano.

            Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.

-    l’assegnazione provvisoria  per sedi scolastiche situate  in una sola  diocesi diversa da

      quella di attuale servizio.

4. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria non devono essere presentate da coloro che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento per l’a.s.2010/11.

5.  Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria con le quali vengono espresse preferenze per  sedi scolastiche ubicate nella regione Veneto devono essere indirizzate  al Dirigente dell’ Ufficio Scolastico Territoriale (ex USP)   della provincia in cui hanno sede le Istituzioni scolastiche richieste e, per conoscenza, al Dirigente dell’ Ufficio Scolastico Territoriale    in cui ha sede l’Istituzione Scolastica di attuale servizio,qualora ubicata in provincia diversa.

Il  Dirigente che riceve le domande   provvederà all’emanazione   dei relativi provvedimenti,  da disporre d’intesa con i competenti Ordinari Diocesani.

6. Qualora le sedi scolastiche richieste siano ubicate in regione diversa da quella di attuale servizio la domanda di assegnazione provvisoria deve essere indirizzata all’ Ufficio Scolastico Regionale della regione richiesta.

7. Alla domanda di assegnazione provvisoria deve essere allegata l’idoneità rilasciata dall’ordinario  diocesano della sede richiesta.

Copia della domanda deve essere inoltre trasmessa agli  Ordinari Diocesani interessati.

 

 

Art. 7

Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità e per l’utilizzazione del personale

 

1.      I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali competenti per territorio, utilizzando tutti i posti reperiti, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere, oltre ai posti residuati dalle operazioni di movimento, i posti e gli spezzoni derivanti dall’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, nonché tutti i posti disponibili per un anno ivi compresi  i posti e gli spezzoni derivanti da  part – time , esoneri, semiesoneri, comandi,collocamenti fuori ruolo, incarichi di presidenza ecc. nonché i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

 

2.      I posti disponibili presso l’ITCG “Magarotto” e  l’I.P.S.I.A. Pendola di Padova,dopo aver accantonato un numero di posti pari a quello degli eventuali destinatari delle nomine in ruolo muniti della prescritta specializzazione,, faranno parte del quadro complessivo delle disponibilità e saranno assegnati per utilizzazione e assegnazione provvisoria anche a docenti privi del titolo di specializzazione per alunni disabili.

3.      I posti e le ore disponibili presso le scuole annesse  agli Educandati di Montagnana (PD) e Verona  concorrono a determinare il quadro complessivo delle disponibilità e sono utili sia per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria , sia per  le  successive operazioni.

4.       Il  Direttore  Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale   potrà  autorizzare,  su  proposta  del

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale , nei limiti numerici consentiti dalle disposizioni     relative agli organici ,  l’attuazione, anche in prosecuzione di iniziative progettuali delle scuole, preferibilmente in rete e con forte   caratterizzazione didattica.

I docenti già utilizzati sui  progetti attivati per l’a.s.2009/10 e autorizzati  anche per l’a.s. 2010/11  saranno  confermati,  a  domanda,  con  precedenza ,  sui  progetti  medesimi.

Gli Uffici Scolastici Territoriali  informeranno le OO.SS. sul numero e la tipologia dei progetti   autorizzati dal Direttore Generale dell’U.S.R..

5.      Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, per la realizzazione di iniziative ritenute  prioritarie dal Ministero dell’Istruzione e assunte come proprie dall’U.S.R. in relazione alle esigenze del territorio, potrà inoltre autorizzare il funzionamento di progetti di rilevanza regionale, nei limiti consentiti dalle disposizioni relative agli organici.

6.       La Direzione Generale informerà le OO.SS. sul numero e la tipologia dei progetti di rilevanza regionale autorizzati.

7.      Prima di avviare le operazioni, il  quadro  complessivo  ed  analitico della   disponibilità iniziale

      verrà  reso  noto  tramite  affissione  all’albo dell’U.S.T.  e portato a conoscenza  delle  OO.SS.

    provinciali firmatarie del presente accordo.

      Il quadro delle disponibilità  sarà  aggiornato  e  comunicato alle   medesime OO.SS. in caso di

      disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo.

      Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.

      Il  calendario di massima  delle  operazioni di  utilizzazione dovrà essere comunicato secondo la

      tempistica concordata con le OO.SS.

8.      I docenti soprannumerari, compresi quelli titolari nelle classi  di  concorso  delle  tabelle  C e D

      (Insegnati tecnico pratici e di arte applicata), qualora non vengano utilizzati su posti disponibili

      della   classe  di  concorso  di   titolarità, devono  essere  utilizzati,  anche  d’ufficio,  su    posti

      disponibili  di  altra  classe  di  concorso  per  la   quale siano in possesso del titolo di studio di

      accesso. Le operazioni su altra classe di concorso possono essere effettuate  solo se   residuano

      posti dopo la sistemazione dei titolari appartenenti alla classe di concorso medesima. 

9.      Qualora, esaurite le disponibilità di posti di cui all’art. 7, comma 1 del presente C.I.R.   permangano ancora docenti da sistemare, questi ultimi potranno essere utilizzati su  posti relativi a progetti eventualmente  autorizzati e ancora disponibili dopo aver effettuato le  conferme. 

    Tuttavia    dovranno  risultare  coperte,   al  termine  delle  operazioni,  le  ore  di  insegnamento

    disponibili che, a tal fine, saranno abbinate con criteri di flessibilità a ore di progetto.

10.  Nel caso in cui permangano ancora docenti da sistemare i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno ad utilizzare  tali docenti, anche se privi del titolo di specializzazione, e solo su domanda degli interessati,  su posti  di sostegno eventualmente disponibili  tenendo conto del titolo di studio posseduto e previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. .

      Per la  scuola  secondaria  di secondo  grado  l’utilizzazione su posti  di  sostegno   potrà  essere

      disposta  a  prescindere dall’area disciplinare corrispondente agli insegnamenti  cui    accesso

       il titolo di studio del docente da sistemare.

11.  Nel caso in cui, dopo le  operazioni  di  utilizzazione  su posti di  sostegno   permangano ancora

       docenti   da utilizzare,  gli  stessi  saranno  assegnati  a  disposizione  dell’Istituzione  Scolastica

       indicata   per   prima   nella   domanda   di  utilizzazione  o  di   assegnazione   provvisoria  e  di

       altre due Istituzioni scolastiche viciniori individuate  dall’U.S.T.

Nel caso in cui il docente interessato non abbia presentato domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria, sarà interpellato per la scelta della prima Istituzione scolastica di assegnazione.

12. I docenti  di  scuola  secondaria di  I  e  II  grado,  trasferiti  quali  soprannumerari,  a  domanda

      condizionata, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella istituzione scolastica

      di  precedente  titolarità,  hanno titolo ad ottenere l’utilizzazione  presso  quest’ultima  anche  su

      posto   intero formato  con l’abbinamento di ore appartenenti alla classe di concorso di  titolarità

      e altra classe di concorso per cui siano in possesso della prescritta abilitazione.

13. I   docenti  che,  a  seguito  di   riduzione  del   numero  delle  classi,   rispetto   all’organico   di

     diritto,conseguente  all’applicazione dell’art. 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, vengono a 

     trovarsi  in  situazione di soprannumero  totale  o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno  in

     caso di riduzione  del  numero  degli  alunni  diversamente abili, saranno   utilizzati  nell’ambito

     della scuola  di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile

     per la  stessa classe di concorso o tipologia  di posto e, subordinatamente,  su  posto  o  frazione

    di  posto   relativo   ad   altro  insegnamento  o  di  sostegno  per  il  quale  siano  in   possesso di

    abilitazione   o  titolo  di  studio,  tranne  che  gli  stessi  non  chiedano  di  partecipare  alla  fase

    delle  utilizzazioni  provinciali  con  domanda  da  presentare  entro  i  termini  indicati  all’art. 2

    del presente  C.I.R.

14.Il  personale   appartenente   a   classe   di   concorso   o   ruolo   in   esubero  è   utilizzato, anche

     d’ufficio, in altra classe di concorso o posto anche di grado diverso  di  istruzione, nel    seguente

     ordine:

a)      insegnamenti richiesti con l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;

b)      altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. n. 354 del 10.8.1998 integrato dal D.M. 448 del 10.11.1998);

c)      insegnamenti ai quali può accedere sulla base del  titolo di studio .

 

Art. 8

Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo  grado

 

1.      Le eventuali disponibilità orarie pari o inferiori alle 6 ore settimanali negli istituti di primo e secondo grado,  residuate dalle operazioni a carattere provinciale, (comprese le ore di   approfondimento di materie letterarie nel tempo normale, e di  approfondimento di discipline scelte dalle scuole autorizzate ad incrementare l’orario del tempo prolungato fino a 40 ore), sono restituite alla disponibilità delle scuole.

2.      Tali ore possono essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente titolo al completamento dell’orario e, successivamente come ore aggiuntive in eccedenza all’orario d’obbligo (18 ore) e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili dovranno essere attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso.

3.      Le operazioni di assegnazione delle ore residue indicate nel presente articolo, al fine di avere il quadro completo del personale in servizio, dovranno essere svolte dopo la conclusione delle operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato a carattere provinciale (supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) o, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali, dopo la stipula degli analoghi contratti di durata annuale mediante utilizzo delle graduatorie d’istituto.

 

Art. 9

 Modalità di  svolgimento delle operazioni di utilizzazione e  assegnazione provvisoria

 

Gli Uffici Scolastici Territoriali , dopo aver assegnato la sede definitiva d’ufficio sulla Dotazione Organica Provinciale (D.O.P.), anche in soprannumero, ai docenti di scuola secondaria  immessi in ruolo nell’a.s. 2009/10 ed eventualmente rimasti ancora in sede provvisoria dopo i movimenti relativi all’a.s.2010/11, provvederanno a convocare collettivamente per la scelta della sede di utilizzazione solo i docenti ai quali non è stato possibile assegnare una delle sedi richieste nelle domande.

A tal fine saranno prese in considerazione anche le domande formulate senza l’impiego dei modelli previsti.

Art. 10

Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero 

 

Ai sensi dell’art. 2 del CCNI, commi 7, 9 e 10,  si evidenzia la possibilità di utilizzare gli Insegnanti Tecnico Pratici  in esubero, sia appartenenti alla Tabella A che alla tabella C, compresi gli ITP e gli assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8 della L.124/99, anche per le attività previste in ordini e tipologie di scuole, anche di altra provincia,  i cui ordinamenti non contemplano tali figure professionali .

A tal fine le scuole interessate all’utilizzo di  detto personale  devono segnalare tale circostanza all’UST, entro il 30 luglio 2010.

 

Art. 11

Modalità di utilizzo del personale docente nei Licei Musicali

 

1. Ai sensi dell’art. 6 bis del CCNI  sottoscritto il 15 luglio 2010, sui posti  delle materie previste per la sezione  musicale che si rendono disponibili nei Licei Musicali di nuova istituzione, vengono utilizzati i docenti titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei  requisiti previsti dalla nota del MIUR n. 5358 del 25.5.2010. (Allegato E).

2. I docenti in possesso dei predetti requisiti possono produrre domanda di utilizzazione, anche parziale, al competente Ufficio scolastico della provincia in cui ha sede il Liceo musicale, entro il 2 agosto 2010.

3. Possono produrre domanda anche i docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia della regione Veneto  o di altra regione se in quest’ultima non sono stati attivati corsi di Liceo Musicale.

4. Nelle  operazioni  di utilizzazione i docenti titolari in  provincia precedono quelli titolari in altra provincia.

5. L’utilizzazione  parziale comporta la disponibilità della quota oraria lasciata libera nella scuola di titolarità per le operazioni relative all’organico di fatto.

6. I posti disponibili, previa verifica del competente Ufficio Scolastico territoriale, distinti per materia d’insegnamento, saranno pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale  (www.istruzioneveneto.it) almeno cinque giorni prima della predetta data del 2 agosto 2010.

 

Art. 12

Assegnazioni provvisorie nell’area metropolitana di Venezia

 

Ai sensi dell’ art. 7, comma 7, del C.C.N.I. sottoscritto il 15.7.2010, i docenti titolari in scuole del Comune di Venezia, possono richiedere l’assegnazione provvisoria, nell’ambito del comune medesimo, purché il movimento richiesto sia:

da centro storico  a  isole o  terraferma;

da isole a centro storico o terraferma ;

da terraferma a centro storico o isole.

 

Art. 13

Scambio di cattedre tra coniugi e conviventi

 

Nell’ambito della fase delle assegnazioni provvisorie è possibile lo scambio di cattedre fra coniugi o conviventi anche tra province diverse purché  la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

 

TITOLO II

 

PERSONALE EDUCATIVO

 

Art. 14

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

 

1. Il personale educativo in esubero a livello provinciale può produrre , entro il 27 luglio 2010, domanda di utilizzazione in altro ruolo, per classi di concorso per le quali  sia in possesso del prescritto titolo di studio o su  posti di sostegno per i quali sia in possesso del titolo di specializzazione.

2. Il predetto personale, anche se privo del titolo di specializzazione, può altresi’ essere utilizzato, a domanda, su posti di sostegno eventualmente disponibili dopo la sistemazione del personale di ruolo specializzato , previo accantonamento di un numero di posti pari a quello dei destinatari delle nomine in ruolo muniti di titolo di specializzazione.

3. Sui posti di sostegno disponibili nella  scuola secondaria di secondo grado l’utilizzazione  potrà essere disposta, nei confronti del predetto personale, a prescindere dall’area disciplinare  corrispondente agli insegnamenti cui dà accesso il titolo di studio dell’educatore da sistemare.

4. Il predetto personale può altresì produrre domanda, entro la medesima data , per essere  utilizzato  presso l’Ufficio Scolastico territoriale della provincia di titolarità , ai sensi dell’art. 73 della legge n. 270/82.

 

TITOLO III

 

PERSONALE A.T.A.

 

Art. 15

 Modalità di  svolgimento delle operazioni di utilizzazione e  assegnazione provvisoria

 

Gli Uffici Scolastici Territoriali  provvederanno  a convocare collettivamente per la scelta della sede di utilizzazione solo il personale A.T.A. al quale non è stato possibile assegnare una delle sedi richieste nelle domande.

A tal fine saranno prese in considerazione anche le domande formulate senza l’impiego dei modelli previsti.

 

Art. 16

Assegnazioni provvisorie nell’area metropolitana di Venezia

 

Ai sensi dell’ art. 18, comma 7, del C.C.N.I. sottoscritto il 15.7.2010  il personale A.T.A. titolare  in scuole del Comune di Venezia, può richiedere l’assegnazione provvisoria, nell’ambito del comune medesimo, purchè il movimento richiesto sia:

da centro storico  a  isole o  terraferma;

da isole a centro storico o terraferma ;

da terraferma a centro storico o isole.

 

Art. 17

Criteri di determinazione delle disponibilità

 

1.       Il quadro complessivo delle disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria è costituito da tutti i posti vacanti e disponibili accertati in applicazione della normativa vigente , compresi i posti di titolarità dei direttori dei servizi generali e amministrativi( DSGA) inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo utilizzato in altro profilo nonché quelli disponibili per assenze fino al 31 agosto e quelli derivanti  da concessione del part- time. Su richiesta del personale l’utilizzazione su posti derivanti da part- time  può essere disposta anche sommando spezzoni compatibili di più scuole.  .

2.       Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate al comma 1, il quadro complessivo potrà comprendere anche le seguenti disponibilità fermo restando che, al termine delle operazioni, non dovranno risultare scoperti posti utili per il conferimento di contratti a tempo determinato fino al  termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche:

a)      utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici e alle esigenze di diffusione di tecnologie multimediali;

b)      esigenze connesse ai posti resisi di fatto disponibili a seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso l’Ufficio Scolastico Regionale o presso gli Uffici Scolastici territoriali  , in applicazione dell’art. 12, comma 2 , lettera f) del C.C.N.I.

 

Art. 18

Personale ATA utilizzato presso gli Uffici dell’Amministrazione periferica

 

Il personale ATA utilizzato presso gli  Uffici dell’Amministrazione periferica conserva tutte le prerogative giuridiche proprie del ruolo di appartenenza.

 

 

Art. 19

Criteri di determinazione delle disponibilità per il profilo di Direttore dei   Servizi Generali e Amministrativi

 

1.      Qualora le unità di D.S.G.A. siano superiori alle disponibilità individuate in base all’art. 13, comma 1,  del CCNI, si procederà alla loro utilizzazione come segue:

a)      copertura di tutte le sedi disponibili nell’ambito della provincia di titolarità;

b)      sostituzione nelle Istituzioni Scolastiche relativamente ad assenze che si protraggono presumibilmente fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;

c)      copertura dei posti di cui al precedente art. 17, comma 2, lettera b)

 

Quale criterio per le operazioni di cui sopra viene data priorità all’istituto della conferma nella scuola o nel servizio svolto nell’anno scolastico in corso.

2. Tale personale potrà essere utilizzato, a domanda, anche in altra provincia su posti vacanti o  disponibili nelle istituzioni scolastiche.

 

                                                                 Art. 18

Scambio di posti tra coniugi e conviventi

 

Nell’ambito della fase delle assegnazioni provvisorie è possibile lo scambio di posti fra coniugi o conviventi anche tra province diverse purché  la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

 

Art.19

Criteri e modalità per la sostituzione del D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per tutto

 l’anno scolastico

 

1.      I posti del profilo professionale di DSGA vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria e stipula dei contratti a tempo indeterminato e dopo aver esaurito le graduatorie permanenti di cui all’art. 7 del D.M. n. 146/2000, sono ricoperti secondo le indicazioni riportate ai commi 1, 2,3,5 e 6 dell’art. 11 bis del CCNI sottoscritto il 15 luglio 2010 allegato. .

2.       Ai sensi del comma 4 del predetto art. 11 bis,  per la formulazione degli elenchi del personale  di altra scuola, sulla base della   domanda  da produrre da parte degli interessati all’Ufficio Scolastico territoriale  della provincia di titolarità, entro il 6 agosto p.v., saranno adottati i seguenti criteri :

 

·        1° fascia : personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D indicati nella tabella B allegata al CCNL del 29.11.2007, come integrata dalla sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008 , titolare della seconda posizione economica,   con esperienza maturata a qualunque titolo nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All’interno della fascia gli aspiranti saranno graduati attribuendo 1 punto per ogni mese di esperienza maturata nei predetti profili. A parità di punteggio sarà data la precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di appartenenza. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza alla maggiore età.

 

·        2° fascia : personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D indicati nella tabella B allegata al CCNL del 29.11.2007, come integrata dalla sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008 , titolare della seconda posizione economica, che non ha maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All’intero della fascia gli aspiranti saranno graduati in base all’anzianità di servizio maturata nel profilo di appartenenza. In caso di parità sarà data la precedenza alla maggiore età.

 

·        3° fascia : personale non in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D indicati nella Tabella B allegata al CCNL del 29.11.200, come integrata dalla sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008, titolare della seconda posizione economica,  che ha maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All’interno della fascia gli aspiranti saranno graduati attribuendo 1 punto per ogni mese di esperienza maturata nei predetti profili. A parità di punteggio sarà data la precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di appartenenza. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza alla maggiore età.

 

·        4° fascia : personale non in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D indicati nella tabella B allegata al CCNL del 29.11.2007, come integrata dalla sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008 , titolare della seconda posizione economica, che non ha maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All’interno della fascia gli aspiranti saranno graduati in base all’anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di appartenenza. In caso di parità sarà data la precedenza alla maggiore età.

 

Seguiranno negli elenchi coloro che non sono titolari della seconda posizione economica

 

Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all’incarico, le utilizzazioni di personale di altra scuola sono disposte con priorità a favore del personale che chiede la conferma nell’istituzione scolastica nella quale, l’anno precedente, ha svolto analogo servizio.

 

Agli  aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3.12.2009, è riconosciuta la precedenza  nelle utilizzazioni di cui al comma 3 in relazione alle disponibilità insorte successivamente alla pubblicazione delle medesime.

 

Sarà escluso dagli elenchi l’assistente amministrativo che per l’a.s.2010/11 rifiuta       analogo incarico ai sensi dell’art. 47 del CCNL nella propria scuola ovvero in quanto beneficiario della prima posizione economica di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

 

Nel caso di  ulteriori disponibilità residue la loro copertura potrà avvenire secondo la seguente sequenza operativa:

a)      utilizzo, per una sola altra provincia della regione Veneto, degli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti per ex responsabili amministrativi che non siano già stati interpellati per conferimento di supplenza annuale nella propria provincia;

b)      utilizzo, per una sola altra provincia della regione Veneto, dei responsabili amministrativi;

c)      utilizzo degli assistenti amministrativi, per una sola altra provincia della regione Veneto, già inclusi nell’elenco  compilato dall’UST;

d)      utilizzo della graduatoria del concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.92, limitatamente alla propria provincia.

 

Gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo, che sostituiscono il DSGA, sono   retribuiti ai sensi dell’art. 146, lettera g, numero 7) del CCNL 29 novembre 2007.

 

Per tutte le operazioni previste dal presente articolo  le domande, da parte del personale interessato, vanno presentate ai competenti  Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali entro il termine del  6 agosto 2010.

                                                                                 Art. 20

                                                      Norma di rinvio

 

Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel C.C.N.I. sottoscritto il 15 luglio 2010.

 

 

 

 

 

Per la parte pubblica:

 

                   il  Direttore Generale     -  F.to   Carmela Palumbo - 

                                      

 il Dirigente Ufficio III   -   F.to   Rita Marcomini      

                                                               

 

 

 

Per le OO.SS. Regionali

 

FLC -C.G.I.L.      – F.to Corrado Bares                         

 

      C.I.S.L. Scuola      - F.to  Nereo Marcon  

      

U.I.L. Scuola         - Giuseppe Morgante

         

 S.N.A.L.S. /CONF.S.A.L.  – F.to Leopoldino Lago

     

 FED. GILDA- UNAMS      - F.to Fabio Barina